Italian tax court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on mortgage debt inclusion in tax base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Ducoli Silvio S.r.L. against a regional tax commission decision. The company argued the lower court failed to properly justify why a mortgage debt should be excluded from the taxable base, claiming the transaction was a disguised sale. The court found no merit in this claim, noting the lower court correctly identified a lack of evidence linking the borrowed funds to the specific property and that the company had not contested the reclassification of the transaction in the lower instances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 DPR n. 131/1986; Art. 1362 c.c.; The court holds that a tax tribunal's assessment of whether mortgage debt is relevant to the taxable base is a matter of merit, and a cassation appeal fails if the lower court's reasoning is not logically flawed or if the taxpayer did not properly contest the specific reclassification of the operation in prior proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28424-2015 proposto da: DUCOLI SILVIO S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO SPARANO, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato FRANCESCO PIROMALLI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente – contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28424/2015 Numero sezionale 6150/2021 Numero di raccolta generale 39771/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente – avverso la sentenza n. 1846/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 5/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Ducoli Silvio S.r.L. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello della società avverso la sentenza n. 462/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione imposta di registro e sanzioni in relazione a conferimento societario di immobile gravato da mutuo ipotecario; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché <<insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR erroneamente ritenuto che il mutuo ipotecario, oggetto di accollo da parte del socio conferente l’immobile, dovesse essere computato nella base imponibile, ex art. 50 DPR n. 131/1986, ritenendo elusiva l’operazione in questione; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. preliminarmente va dato atto che, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, la società contribuente non ha sollevato contestazioni e difese, nel merito, circa la <<riqualificazione dell’operazione operata dall’Ufficio da conferimento in società a compravendita, essendosi concentrata sul disconoscimento delle passività>>, con conseguente sua 2 F i r m a t o D a :
U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28424/2015 Numero sezionale 6150/2021 Numero di raccolta generale 39771/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 esclusione della circostanza dal thema decidendum <<sia per l’essersi formato il giudicato sulla sentenza impugnata sia per l’essersi formato il giudicato sulla sentenza impugnata ...pronunciata(si)... in proposito senza trovare critiche in appello>>; 1.4. non avendo la ricorrente impugnato tale statuizione, al riguardo deve pertanto ritenere essersi formato il giudicato; 1.5. con riguardo, invece, alle doglianze circa il disconoscimento delle passività, effettuato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 50 DPR n. 131/1986, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr.
Cass. nn. 9209/2019, 475/2018, 9580/2013); 1.6. l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha, infatti, trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE, secondo la quale l'imposta di registro è liquidata sul valore reale del bene di qualsiasi natura conferito o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; non è quindi consentito alla norma nazionale la deduzione indiscriminata delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario (cfr.
Cass. n. 23234/2015); 1.7. con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, come nel caso in esame, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso di specie, pur se gravanti sull'immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28424/2015 Numero sezionale 6150/2021 Numero di raccolta generale 39771/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società; 1.8. nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha accertato, con valutazione di merito, non sindacabile nella presente sede, la non inerenza della passività accollata dalla società, rilevando la mancanza di idonei elementi probatori circa l’inerenza delle passività accordate, osservando che <<il mutuo, contratto il 22.9.2010, ovvero otto mesi prima del conferimento, non ...(era)... stato utilizzato per impieghi relativi all’immobile ...e dalle produzioni in giudizio non può dedursi alcun impiego inerente l’immobile, essendo le fatture relative ad operazioni che avevano ad oggetto contratti con la società Ducoli Silvio S.r.L., che aveva presumibilmente provveduto anche ai relativi pagamenti, ma senza riferimento all’immobile, rimanendo ignoto l’impiego del denaro mutuato>>, rilevando altresì l’inefficacia probatoria delle prodotte dichiarazioni scritte di terzi o le stesse dichiarazioni della società ricorrente in senso contrario; 1.9. nella specie non sussiste, dunque, neppure alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dal giudice territoriale, né tantomeno sono ravvisabili le carenze motivazionali dedotte peraltro unicamente circa il profilo della contestata elusività dell’operazione, quale dissimulata operazione di compravendita, su cui, come dianzi evidenziato, non risulta invece sia stata proposta alcuna doglianza nei gradi di merito;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 28424/2015 Numero sezionale 6150/2021 Numero di raccolta generale 39771/2021 Data pubblicazione 13/12/2021 il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.12.2021. Il Presidente (Domenico Chindemi) 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O