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Sentenza — n. 39656/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 39656/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39656/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 23362-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMMANUELE 2021 VIRGINTINO;- ricorrente- contro DEL VECCHIO MARIA LORENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato ALDO MONTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA BONASIA; - controricorrente - nonchè contro COMUNE BITONTO; - intimato- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 1304/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 06/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ, artt. 116 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Sentenza — n. 39656/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Sono rimasti intimati l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Bari ed il Comune di Bitonto. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'Ufficio ricorrente con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente essendo entrambi basati sulla documentazione prodotta circa la prova della conoscenza della cartella esattoriale n. 01420010195111148 da parte della contribuente la quale avrebbe ottemperato con alcuni pagamenti parziali rispetto all'ammontare richiesto, lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 cod. proc. civ. n. 4 in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e, ex art. 360 cod. proc. civ. n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2.1.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento revoca della rendita ritiro della domanda di esecuzione opposizione al precetto esecutivo impugnazione della cancellazione purgazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
01420010195111148 da parte della contribuente la quale avrebbe ottemperato con alcuni pagamenti parziali rispetto all'ammontare richiesto, lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 cod. proc. civ.
artt. 116 cod. proc. civ
4 in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale avrebbe deciso ultra petitum nella parte in cui ha annullato l'iscrizione ipotecaria n.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 23362-2014 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato EMMANUELE 2021 VIRGINTINO;- ricorrente- contro DEL VECCHIO MARIA LORENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo studio dell'avvocato ALDO MONTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA BONASIA; - controricorrente - nonchè contro COMUNE BITONTO; - intimato- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 1304/2014 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 06/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott.

FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. ALBERTO CELESTE che ha chiesto il rigetto dei primi due motivi, l'assorbimento del terzo e l'accoglimento del quarto; FATTI DI CAUSA 1. Equitalia Sud S.p.a. (oggi Agenzia delle entrate riscossione) propone ricorso per la cassazione, sulla base di quattro motivi, della sentenza n. 1304/15/2014, depositata il 6 giugno 2014, con cui la Commissione regionale della Puglia ha rigettato l'appello interposto da Equitalia avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente Maria Lorena Del Vecchio. 1.1.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che l'avviso di intimazione n. 01420129059350145 dovesse essere considerato illegittimo poiché l'Agente della riscossione non aveva fornito prova dell'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento n. 01420010195111148, annullando così gli atti conseguenti (iscrizione ipotecaria n. 1164672141411 ed il già citato avviso d'intimazione). 1.2. Ricorre Equitalia Sud S.p.a. (oggi Agenzia delle entrate riscossione) con quattro motivi. 1.3. La contribuente ha presentato controricorso. 1.4.

Sono rimasti intimati l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Bari ed il Comune di Bitonto. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'Ufficio ricorrente con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente essendo entrambi basati sulla documentazione prodotta circa la prova della conoscenza della cartella esattoriale n. 01420010195111148 da parte della contribuente la quale avrebbe ottemperato con alcuni pagamenti parziali rispetto all'ammontare richiesto, lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 cod. proc. civ. n. 4 in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e, ex art. 360 cod. proc. civ. n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2.1.

Detti motivi sono infondati. La Commissione tributaria regionale ha, infatti, annullato la cartella prodromica all'intimazione di pagamento impugnata poiché l'Agente della riscossione non ha prodotto, ai fini della prova della conoscenza da parte della contribuente, copia degli atti relativi alla ricevuta di spedizione ed all'avviso di ricevimento di detta cartella; la mancata valutazione della documentazione relativa alle attestazioni di pagamento asseritamente effettuate dalla contribuente dal 25 maggio 2004 al 17 dicembre 2004 non prova l'avvenuta conoscenza della cartella contestata da parte della contribuente, poiché "in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale" (Cass.

Sez. 5, n. 23213 del 2014).

3. Con il terzo motivo, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 cod. proc. civ. n. 5 relativamente all'eccezione di interruzione della prescrizione costituita dall'avvenuto riconoscimento del debito da parte della contribuente, la quale avrebbe - come detto - versato alcune somme relative all'ammontare richiesto con la cartella di cui non si è provata ritualmente l'avvenuta notifica. 3.1. La questione sollevata è infondata ed assorbita dal fatto che l'asserito riconoscimento di debito, in assenza della prova dell'avvenuta notifica in maniera rituale della cartella di pagamento presupposta e non potendosi considerare la data di notifica riportata nell'estratto di ruolo, è stato contestato e sarebbe relativo ad un atto viziato da nullità, come già correttamente riconosciuto dalla decisione impugnata la quale ha dato atto dell'esser venuto meno il presupposto della riscossione.

4. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale avrebbe deciso ultra petitum nella parte in cui ha annullato l'iscrizione ipotecaria n. 11646721411 la quale non era oggetto del giudizio, ma di diverso contenzioso - sentenza CTP Bari n. 141/22/2013, di cui viene indicata la pendenza dell'appello - nel quale era già stato oggetto di annullamento. 4.1 Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, infatti, dall'annullamento della cartella di pagamento, richiesta dalla contribuente in primo grado unitamente all'avviso di intimazione n. 01420129059350145 con la formula "nonché di ogni altro atto asseritamente presupposto", consegue ope legis l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria quale atto conseguente alla cartella oggetto di annullamento, peraltro già dichiarata illegittima nell'altro giudizio ora richiamato.

5. Da quanto sopra esposto deriva il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.du cc> L-otA9 AL cp -uvr.-tz _

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in 5.500 euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge. 4, 2,,e ,„; jigze a.,,, t: 4 ), , C__2a,k t44 tt -431., ,;( teln / ,.1 i 9, 4-i 9- 2,90l... ,. IR 3.--0 \-, 1.".k a _ ---) Così deciso in Roma, nella camer