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Decreto — n. 39603/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 39603/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but no formal request for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline failure to request hearing procedural costs allocation D.L. 119/2018 application automatic termination of suit taxpayer documentation submission rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

5 0 sul ricorso iscritto al n. 25830/2018 R.G. proposto da San Raffaele Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaello Lupi e Fulvia Astolfi, con domicilio eletto in Roma, via Marche, n. 1-3, presso lo studio legale Hogan Lovells; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 836/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3025105367.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma nte CEIL