Cassation appeal dismissed as process extinguished by statutory deadline for simplified tax settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax authority's decision extinguished due to the expiration of the statutory deadline for the simplified tax settlement procedure. The heirs sought to challenge a 1984 income tax assessment, but the process was suspended to allow for this special procedure, which was subsequently completed by the taxpayer. Since no party requested a hearing within the prescribed period and the definition was finalized, the legal proceedings terminated automatically, leaving the original tax decision in force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing in the simplified tax settlement procedure, even if the taxpayer has already paid the associated costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22807/2012 R.G. proposto da Lanotte Rosa, Battaglia Chiara e Battaglia Ruggiero, nella qualità di eredi di Battaglia Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Damascelli, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Paisiello n.15 presso l'avv. Giovanni Bellomo; -ricorrenti - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n.16/04/12 della Commissione tributaria centrale, sezione di Bari, emessa il 25/10/2011, depositata il 14/2/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Lanotte Rosa, Battaglia Chiara e Battaglia Ruggiero, nella qualità di eredi di Battaglia Antonio, ricorrono con un unico motivo contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.16/04/12 della Commissione tributaria centrale sezione di Bari, emessa il 25/10/2011, depositata il 14/2/2012 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa del de cuius per l'anno di imposta 1984; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 febbraio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; i ricorrenti hanno depositato istanze di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; con ordinanza del 13 febbraio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; successivamente, il difensore dei contribuenti ha depositato documentazione relativa al condono intestata a Lanotte Rosa, ai sensi dell'art.6 d.l. n.118/2018, conv. dalla I n.132/2018, con compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE: visto che i ricorrenti hanno depositato le istanze di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata a nome di Lanotte Rosa e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.
L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;preso atto che, ai sensi dell'art.2, comma 7, d.l. n. 199/2018, la definizione del coobbligato giova anche agli altri; che, pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così decis