Cassation court allows Equitalia's appeal against a tax collector's ruling due to defective service and standing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Equitalia's appeal against a lower court decision that had annulled tax collection notices. Equitalia argued the notices were invalid due to missing identifiers and that the appellant lacked standing after her company was dissolved. The court found the lower court erred by declaring the service null without verifying if the recipient could be identified, and correctly rejected the appellant's standing since the company was already dissolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139, comma 2; Art. 145 c.p.c.; Art. 19, 21 d.lgs. n. 546/1992; Art. 75 c.p.c.: A lower court's declaration of nullity for service is erroneous if it fails to assess whether the missing identifier prevents identification of the authorized recipient, and an appeal filed by a dissolved company's former representative is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2016 ORDINANZA sul ricorso 21656/2016 proposto da: Equitalia Servizi Di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Melillo Antonio -ricorrente - CO ntro Morelli Barbara, elettivamente domiciliata in Roma Via Aureliana, 25 presso lo studio dell'avvocato Scione Antonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Russo Fabio -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1745/2016 della COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA, depositata il 25/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere dott. LEUZZI SALVATORE Rilevato che: Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. notificava alla Ottiero di Barbara Morelli & co. s.a.s. due cartelle di pagamento, nelle date del 16 dicembre 2009 e del 4 novembre 2010. La Morelli, quale rappresentante legale della società, impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle anzidette. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, annullando le cartelle. La CTR rigettava l'appello di Equitalia.
Il ricorso di Agenzia delle Entrate - Riscossione è affidato a due motivi, il primo dei quali articolato su due profili di censura. La contribuente resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale incentrato su un solo mezzo. La contribuente ha depositato, altresì, memoria. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo del ricorso principale, l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, comma 2 e 145 c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente la irritualità e irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR trascurato la tardività dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, invero avvenuta ben oltre sessanta giorni dalla data di notifica delle cartelle.
Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione dell'art. 75 c.p.c., per avere la CTR ritenuto la sussistenza dell'interesse a ricorrere di Morelli Barbara, quale rappresentante legale di una società invero già cancellata in data 25 gennaio 2012, quindi anteriormente al ricorso. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 15 e dell'art. 24 Cost., per avere la CTR fatto malgoverno delle regole in punto di disciplina delle spese processuali.
Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso. Il profilo di censura che attinge la regolarità della notifica, esclusa dalla CTR, è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo profilo del motivo in disamina. La CTR ha testualmente ritenuto che le notifiche delle cartelle "sono nulle, in quanto ... mancavano gli elementi identificativi del messo". In realtà, la carente indicazione del numero identificativo del messo notificatorio è suscettibile, in linea di principio, di determinare la nullità della notifica unicamente qualora comporti l'assoluta impossibilità di individuare detto messo come soggetto abilitato a effettuare la notifica.
Tale accertamento la CTR ha mancato di svolgere, il che implica l'accoglimento del motivo proprio in relazione alla nullità della notifica, assorbita la doglianza sulla tempestività del ricorso. Il secondo motivo è fondato. È, invero, pacifico che la società era stata cancellata e quindi non poteva essere spesa la qualità di rappresentante della s.a.s. per proporre appello, mentre è del tutto irrilevante che l'attività sia proseguita come impresa individuale. Come chiarito da questa Corte, infatti, la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale.
Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Cass. n. 22275 del 2014; Cass., sez. un., n. 6073 del 2014).Rimane assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale afferente le spese del giudizio e la relativa regolazione. Il ricorso principale va, in definitiva, accolto avuto riguardo al primo profilo del primo motivo - assorbito il secondo - e al secondo motivo. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa rimessa alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo profilo del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo profilo; accoglie, altresì, il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il motivo unico del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Campania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di