Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request for simplified settlement before December 31, 2020, as required by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by expiration of the deadline for requesting simplified settlement if no request is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 20394/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cifone Ugo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Carbone, con domicilio eletto in Roma, via Bafile, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simona Martinelli - Studio Legale Nova; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 266/11/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF010900504/2012.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma residente 'DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 3 I C 2021 I