Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit with costs on advancing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal dismissed because the procedural term for the case expired on December 31, 2020. The parties failed to request a hearing extension under the specific tax law provisions, leading to the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by the lapse of the statutory term if no extension is requested, and costs remain on the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 20835/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fi.voielquo Unipol GruppoliS.p.A., Ambra Property S.r.l. e W.E.I Italia North S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Giancarlo Zoppini, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2405/30/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20081T018140000.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIA