Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax agreement completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to complete the simplified tax agreement within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer had submitted the necessary documentation and paid the due amount, while no other party requested the agreement's processing. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provision, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified agreement is not finalized within the prescribed term, unless parties request a hearing.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 12227/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tecnoplast S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Baldassini, con domicilio eletto presso la pec del predetto professionista: avv.roccobaldassini@pec.it ; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5944/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC0030300376/2010.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma o 5 0 i T. 2021 Presidente DEPOSITATO IN CAN ERIA