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Decreto — n. 39483/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 39483/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The Agency of Revenue and the taxpayer failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of simplified settlement procedures. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a settlement within the prescribed term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline simplified tax procedure automatic process termination costs allocation rule differimento dell'imposizione disposizioni fiscali crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva !a possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 24219/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Matarazzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Cafagna, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Federico Maria Corbò; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 635/18/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF011101917.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 3042 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta hintervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva !a possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6 OTT, 2021 DEPOSITATO IN CAN LER1A ogg