Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 39453/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 39453/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued an assessment, but the parties did not file the necessary request for a hearing under the relevant decree. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the time limit for requesting a hearing if the parties fail to exercise this right, and the process terminates automatically without further judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction statutory time limit hearing request failure procedural termination costs allocation rule contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell"art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell"art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 7106/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti Cosmari, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Speciale, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Raniero Valle; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 319/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQ7030100433/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell"art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O h" 221 DEPOSITATO IN CANC.LERIA oggi, 1 3 D ! C 2021