Decreto — n. 39358/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO sul ricorso iscritto al n. 4466/2019 R.G. proposto da Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto in Arezzo, piazza della Libertà, n. 1, presso il Servizio Legale del Comune di Arezzo; contro Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Procida, con domicilio eletto in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 2-f; presso lo studio dello stesso; e- e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1326/9/18, C9 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 4749/2008. ( t2 Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 39358/2021 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 4466/2019 R.G. proposto da Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto in Arezzo, piazza della Libertà, n. 1, presso il Servizio Legale del Comune di Arezzo; contro Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Procida, con domicilio eletto in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 2-f; presso lo studio dello stesso; e- e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1326/9/18, C9 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 4749/2008. ( t2 Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 4466/2019 R.G. proposto da Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto in Arezzo, piazza della Libertà, n. 1, presso il Servizio Legale del Comune di Arezzo; contro Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Procida, con domicilio eletto in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 2-f; presso lo studio dello stesso; e- e avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1326/9/18, C9 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 4749/2008. ( t2 Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O( (7, 9021