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Ordinanza — n. 39318/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful simplified dispute resolution agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39318/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayers successfully adhered to the simplified dispute resolution procedure. The taxpayers submitted necessary documents and paid the first installment, while the tax agency failed to notify a denial by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, terminating the proceedings without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 Dl n. 119/2018; Art. 6 comma 13 Dl n. 119/2018: When a taxpayer adheres to the simplified dispute resolution procedure and the tax authority fails to notify a denial within the prescribed period, the judicial proceedings are extinguished due to the cessation of the disputed subject matter.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax appeal extinction simplified procedure adherence cessation of subject matter tax agency inaction procedural termination simplified tax litigation accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 Dl n. 119 del 2018
I controricorrenti, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dl n.
Art. 6 comma 12 Dl n. 119 del 2018
I controricorrenti, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dl n.
Art. 6 comma 13 Dl n. 119 del 2018
I controricorrenti, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dl n.
Art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs.
art. 2909 cod. civ
civ., l'Ente impositore contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod.
art. 295 cod. proc. civ
civ., l'Amministrazione finanziaria censura la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non essersi avvalsa dello strumento della sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 cod. proc. civ., sebbene ne ricorressero i presupposti di legge.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Birello Massimiliano e Birello Giovanni, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avv.to Paola Beconi del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Ilaria Scatena, alla piazza Ara Coeli n. 1, in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza ;-pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 2.4.2012, e pubblicata il 9.5.2012; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla Birello Costruzioni Sas (poi Birello Costruzioni Sri) atto impositivo relativo ad un maggior reddito accertato nella misura di Euro 680.000,00, in riferimento all'anno 2005. Erano pertanto notificati a Birello Giovanni e Birello Massimiliano, in quanto soci al 5% ed al 95%, i conseguenziali avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito, rispettivamente recanti n. R53010300529 e n. R53010302260.

2. I soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che riuniva i ricorsi e, rilevato che il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento di un maggior reddito societario era stato accolto dalla stessa CTP, in separato processo, annullava gli atti impositivi relativi ai redditi di partecipazione conseguiti dai soci.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che rigettava il ricorso.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resistono mediante controricorso i contribuenti, che hanno pure depositato successive memorie corredate da allegati. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., per avere il giudice dell'appello annullato gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito dai soci di società di persone, sul solo presupposto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, disposto però con provvedimento non ancora divenuto definitivo.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria censura la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non essersi avvalsa dello strumento della sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 cod. proc. civ., sebbene ne ricorressero i presupposti di legge.

3. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate. I controricorrenti, infatti, hanno proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dl n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie. La loro richiesta è stata accolta con provvedimento collegiale del 18.1.2019. 3.1. I contribuenti hanno quindi depositato copia delle istanze di adesione alla normativa beneficiale, n. 0444795.20/03/2019-I (Birello Massimiliano) e n. 0444795.20/03/2019-I (Birello Giovanni), conteggio degli oneri effettuato dall'Incaricato per la riscossione, e prova del pagamento della prima rata.

Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dichiara cessata la mater