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Ordinanza — n. 39316/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to simplified settlement deadline expiration under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39316/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 expired on December 31, 2020. The taxpayer submitted payment proof, but the tax agency failed to request a formal settlement within the statutory deadline, causing the process to terminate automatically. Consequently, the cassation request was dismissed as the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; The tax litigation process is extinguished by operation of law if the simplified settlement procedure expires without a formal request for settlement or a denial thereof by either party.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction D.L. 119/2018 statutory deadline expiration automatic process termination tax appeal dismissal simplified tax procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
Art. 6, commi 8, 9 e 10, D.L. n. 119 del 2018
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1522/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall"Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO Meggiolaro Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Confalonieri n.5, presso l'avv. Emanuele Coglitore, che lo rappresenta e difende insieme con l'avv.Mariagrazia Bruzzone; -controricorrente- avverso la sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudícepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro Meggiolaro Giuseppe per la cassazione della sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, emessa il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di irrogazione di sanzioni relativo a violazioni tributarie commesse dal contribuente nell'anno d'imposta 2004; a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso; successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo e documentazione, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria telematica, con cui ha dato atto della regolare definizione con il relativo pagamento ed ha chiesto dichìararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite;

CONSIDERATO CHE: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commí 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (che, anzi, l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza dì trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q. M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il g