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Decreto — n. 39312/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified procedure settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 39312/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for settlement was filed, and the tax authority did not issue a denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific tax law provisions, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties specifically request the fixing of a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified definition procedure deadline expiration tax authority costs civil procedure law procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente c/u34., s 5 31Z DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27067/2015 R.G. proposto da Immobiliare Maria Adriana Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aloi Teodora e Lanteri Nunzio, con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo studio Santoro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4386/22/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK503M200668.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui ai comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 3( 'ntervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. , DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (3 i r29 9,‹ nEPOSITATO IN CANCELLERIA . . 1 ,e .

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