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Decreto — n. 39304/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 39304/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously denied the request for simplified settlement, and no valid extension was filed by the end of the year. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing extension within the statutory period, terminating the litigation and assigning costs to the anticipator.

Parole chiave

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process extinction statutory time limit tax appeal procedure hearing extension request costs allocation D.L. 119/2018 Civil Procedure Code differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 13365/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mollebalestra Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Trinchera Andrea Maria, con domicilio eletto in Roma, via Maria Elena n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Cau Andrea; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1333/31/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7G030303811.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 1,2,k processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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