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Ordinanza — n. 39299/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal via tax debt cancellation procedure causing loss of litigation interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39299/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the case following a tax debt cancellation procedure. The appellant submitted documentation proving the 'rottamazione' process and formally renounced the appeal, eliminating her interest in the judgment. The Court ruled that this procedural fact constituted a valid ground for inadmissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 22/10/2016 n. 193; Art. 372 c.p.c.: When a fact during litigation causes the loss of the interest for which the suit was filed, it constitutes a ground for inadmissibility.

Parole chiave

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tax debt cancellation loss of litigation interest inadmissibility of appeal withdrawal of action civil procedure law accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 22/10/2016 n. 193
A ridosso dell'udienza camerale del 9 novembre 2021, la ricorrente ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-1.
Art. 44 d.lgs. 546/1992
225 del 2016 e art. 44 del d.lgs.
Art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176
Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria del 24 settembre 2021.
Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732
"doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22046/2015 R.G., proposto da: Monica Tumini, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Basilavecchia, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio, n. 34 presso lo studio dell'avv.to Quirino D'Angelo Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis IP Controricorrente / Avverso la sentenza n. 152 della Commissione tributaria Regionale dell'Abruzzo (di seguito, CTR), depositata in data 11/02/2015 e non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D'Angiolella nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Ritenuto che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR dell'Abruzzo rigettava l'appello della contribuente, Monica Tumini, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato per l'annualità 2006, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

2. Avverso tale sentenza Monica Tumini ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

3. A ridosso dell'udienza camerale del 9 novembre 2021, la ricorrente ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-1. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n. 225. All'uopo ha allegato l'istanza di adesione alla definizione agevolata (a11.1) l'estratto di ruolo al 31/11/2016 (all. 2), la comunicazione di Equitalia recante l'accettazione dell'istanza di adesione (a11.3), le ricevute di pagamento delle 5 rate (all. 4). Considerato che:

1. La documentazione allegata all'istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla contribuente Monica Tumini (v. allegati n. 2-3-4) comprova la sussistenza della procedura di condono (cd. rottamazione delle cartelle) in pendenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento TAZ010501863, per l'anno 2007, oggetto della sentenza della CTR n. 152/2015, qui impugnata (R.G.N. 22046/15).

2. Con l'stanza di cessazione della materia del contendere la contribuente ha, altresì, formalizzato la rinuncia al ricorso (art. 6 del d.-l. n. 193 del 2016, conv. con nnod. in I. n. 225 del 2016 e art. 44 del d.lgs. 546 del 1992).

3. Per effetto di tali fatti, sopravvenuti al ricorso in cassazione intentato dalla Tumini, viene a mancare l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio in cassazione, né, d'altro canto, l'Agenzia delle entrate - controricorrente - risulta aver formulato pretese contrapposte.

4. Sul punto, il Collegio fa proprio l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell'interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò, per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria del 24 settembre 2021.

5. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono e della rinuncia al ricorso della ricorrente.

6. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della