Tax appeal dismissed as extinguished by simplified settlement agreement under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement agreement, satisfying the procedural requirements of Article 6 of D.L. 119/2018. The tax agency confirmed the payment of the owed amount and noted that no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the litigation terminated automatically, leaving the advanced litigation costs to the taxpayer who initiated the simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the deadline for requesting a hearing after the filing of a simplified settlement agreement, unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 20450/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cid Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Barone, con domicilio eletto in Roma, via Teulada n. 55, presso lo Studio Legale Avv. Francesco Marconi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - Sez. Stacc. Latina, n. 686/39/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC3030300332.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma t- Il Presidente 1003 09,"-