Italian tax court declares tax appeal process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The appellant, Pro.Get srl, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, while the tax authority argued the process had lapsed. The court ruled that without a specific request for settlement by December 31, 2020, the proceedings terminated automatically under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a settlement within the prescribed term, unless an audience is fixed upon application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te (ja)L. 392'24 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28511/2018 R.G. proposto da Pro.Get srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Cordeiro Guerra e Francesco Navarrini, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Diregore pro tempore; Zatt~ Cd-c7FrirdiTiata via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la) - e-à-pi5T---es~tferîdg; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 397/3/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8B031905513.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO uwwTATc CANCULIERIA Roma ESC.ZRTO Dolt..s'sa E