Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6 D.L. 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. Oldani Gian Paolo challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition, while the Revenue Agency argued the statutory time limit had passed. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the process terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the statutory deadline if neither party requests a hearing fixation, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 24599/2014 R.G. proposto da Oldani Gian Paolo, rappresentatile difest'dall'Avv. Bidoggia Elenio, Oddo Giovanna Maria Carla con domicilio eletto in Roma, via Mazzini, n.§, presso lo studio dell'Avv. Salvini Livia contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1095/27/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1N010800344 .
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO