Tax court dismissed appeal; tax authority filed simplified settlement; process extinguished by statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority filed a simplified settlement agreement before the statutory deadline. The taxpayer had not requested a hearing within the prescribed period, and the authority confirmed the payment of the due amount. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority files a simplified settlement agreement and no party requests a hearing within the statutory deadline, the tax litigation is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 23371/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro New Fashion Jeans Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Stasi, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita, n. 262, presso lo studio dell'Avv. Luigi Marsico; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 528/27/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 7VKCR0400059.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma M DI:;20''ITis,"TiC RIA IL 2,4? IL CANCELLIERE ESPERTO