Tax court dismissed appeal; tax authority filed for simplified settlement; process extinguished by statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority initiated a simplified settlement procedure and no party requested a hearing within the statutory deadline. The taxpayer had filed for the simplified definition, and the authority paid the due amount, triggering the automatic termination of the proceedings under the specific law. Consequently, the appeal was rejected as the legal basis for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10, d.l. 24 aprile 2017, n. 50; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement is filed and no party requests a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 20970/2016 R.G. proposto da Pneutec S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Amatucci, con domicilio eletto in Roma, via Tortona, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1220/8/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF507AB05924.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2018, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / Lf /( j( C2(2.4 LA:PC''':17G0 !N CANCILLE:RiA IL Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO D