Cassation court allows late appeal against tax assessment due to suspension period triggered by adherence request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed the appeal as untimely. The lower court had rejected the appeal because it found the taxpayer's request for administrative adherence to be dilatory and an attempt at self-help rather than a formal request for definition. The court ruled that the statutory suspension period for appeals automatically begins upon the presentation of the adherence request, regardless of whether the taxpayer subsequently fails to appear or the request turns out to be dilatory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, Art. 12 d.lgs. n. 218/1997; In cases of tax assessment with adherence, the ninety-day suspension period for appeal automatically commences upon the presentation of the adherence request, and the taxpayer's subsequent failure to appear or the dilatory nature of the request does not interrupt this suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4582/2016 R.G. proposto da N.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro D’Uffizi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Labicana n.45; – ricorrente – contro F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 4582/2016 Numero sezionale 5088/2021 Numero di raccolta generale 39185/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.3220/65/2015 depositata il 9 luglio 2015, e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da N.T. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona n.128/2/2014 la quale aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA 2007.
2. Veniva così rettificata la dichiarazione IVA della contribuente relativa all’anno di imposta e accertato il maggior imponibile riguardante prestazioni di servizi resi a committenti inglesi, organizzatori di campionati automobilistici su circuiti europei ed extraeuropei sotto l’egida della FIA, che l’Agenzia riteneva assoggettate ad IVA.
3. Il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado ritenendo non applicabile la sospensione del termine di impugnazione per effetto della presentazione dell’istanza di adesione nel caso di specie, sia perché alla presentazione dell’istanza non sarebbe seguita alcuna proposta concreta, sia perché, chiedendo l’annullamento F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 4582/2016 Numero sezionale 5088/2021 Numero di raccolta generale 39185/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 integrale della pretesa, avrebbe rivelato la volontà di ottenere un annullamento in autotutela non idoneo a produrre l’effetto sospensivo.
4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente per un unico motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.6 commi 2 e 3 del d.lgs. n.218 del 1997 per aver il giudice d’appello ritenuto non operante l’effetto sospensivo dell’istanza di adesione presentata dal contribuente - con conseguente ritenuta tardività della presentazione del ricorso introduttivo - perché in concreto la domanda di adesione si sarebbe rivelata dilatoria e, per il suo contenuto, sarebbe in realtà stata un’istanza di autotutela.
6. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già statuito che «In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019, Rv. 655805 - 01).
7. Infatti, in tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018). E allora, solo la formale ed irrevocabile F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 4582/2016 Numero sezionale 5088/2021 Numero di raccolta generale 39185/2021 Data pubblicazione 09/12/2021 rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019), in quanto è volto a garantire un adeguato spatium deliberandi in vista dell'accertamento stesso che sino all’ultimo giorno utile può permettere il maturare dell’adesione.
8. Dal momento che è pacifico il fatto che, tenuto conto dei 90 giorni di sospensione conseguenti alla presentazione della domanda di adesione, il ricorso introduttivo è tempestivo, l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per il profilo accolto e per quelli rimasti assorbiti oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .