Civil procedure dismissed due to expiration of simplified tax dispute settlement deadline under D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension before year-end. Court declared process extinct per statutory time limit. Spans to the party advancing costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinct because neither party requested a hearing extension before December 31, 2020. The dispute concerned a simplified tax settlement under D.L. 119/2018, where the plaintiff sought a declaratory ruling on extinction rather than a substantive hearing. The court ruled that the statutory deadline expired without intervention, leaving the process terminated and costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax dispute settlement extinguishes automatically upon the statutory deadline unless a hearing is fixed; if extinction occurs, costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 877/2019 R.G. proposto da Ilaria Immobiliare Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Paolucci, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova, n. 414, presso lo studio dello stesso; contro Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Rossi ed Antonio Ciaravella, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3305/4/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662089316.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Romag« ( 2. Vi( Il Presidente DEPOSUATO NCELLERt C 2021 NC LIER