Tax court process extinguished due to failure to request settlement discussion by December 31, 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the mandatory settlement discussion by the statutory deadline of December 31, 2020. The Revenue Agency and Alisped Spa failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of the 2018 Decree-Law, leading to the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request the settlement discussion within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 4345/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Alisped Spa e Adriano Cerretelli, rappresentati e difesi dall'Avv. Philip Laroma Jezzi, con domicilio eletto in Firenze, via Maggio, n. 7, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1340/1/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8T01T401629/2015 e T8T03T401628/2015.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Cit DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 2i Roma 9( Presidente ,ELLERIA C 2021 IL CANC L VER