Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayers argued for a hearing fix, but the Regional Commission had already ruled on the tax assessments without a formal request for simplified settlement. The court applied Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, which automatically terminates the process if no extension is requested within the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if parties fail to request a hearing fix within the statutory deadline, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 31214/2018 R.G. proposto da Micheletti Antonio Paolo e Micheletti Davide, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sartori Mattia e Pace Fabio, con domicilio eletto in Milano, corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e \\E v (p difende;avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di /1,c) Brescia n. 1137/25/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9H01C103869/13, T9H01C103870/13, T9H01C103871/13, T9H01C104102/13, T9H01C104104/13 e T9H01C104105/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Qs/(1 (2 • 249(7j( jEPOSITATO I C NCELLERIA oggi,