Tax court process extinguished by expiration of special settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018. Parties failed to request hearing extension. Court declared process extinct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinct due to the expiration of the statutory deadline for special settlement procedures. The taxpayer and the tax authority failed to submit a request for a hearing extension before December 31, 2020, as required by the relevant law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the special settlement deadline expires without a request for hearing extension, the process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 28304/2018 R.G. proposto da Squillante Eduardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Palma, con domicilio eletto in Roma, via Ajaccio, n. 14, presso lo studio CLLQ dell'Avv. Antonio Colavincenzo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1525/16/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3010900162/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA ELL_RIA oggi, 09 J