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Decreto — n. 39067/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 39067/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff, Mazzoni Simone, had filed an appeal against a regional commission decision regarding tax liabilities, but failed to act within the specified timeframe. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the parties do not request a hearing within the statutory period, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory deadline failure tax reform 2018 procedural termination costs allocation rule comunicazione fiscale procedura tributaria aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 26607/2018 R.G. proposto da Mazzoni Simone, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 135/3/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TL3062402949/2015, TL3032402946/2015 e TL3013202899/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.r n.#0111Tider2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 dèl d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico, della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma LT‘J. 2021( DEPOSITATO IN C