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Decreto — n. 39027/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for settlement made by either party.

Numero d'incarto Decreto — n. 39027/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified resolution, but no formal request for settlement was filed before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request settlement within the prescribed term, the tax proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified resolution procedure statutory time limit procedural costs allocation tax administrative litigation contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 22850/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Generai Logistic System Enterprise Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciavarella Vittorio e Imbrioscia Rita con domicilio eletto in Roma, via Beethoven, n. 52, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2626/11/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03CCO2884/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma z2 / 4,fec,z, 202 4 Il Presider3te DEPOSITATO IN CANCELLERIA - - IL i 9 DK 2021 iL CANCELLIE