Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified dispute resolution under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed an application for simplified dispute resolution by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for a simplified settlement, and the tax authority argued the process ended automatically due to this inaction. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without a valid extension, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute resolution process extinguishes automatically if parties fail to request simplified settlement within the statutory deadline, unless an extension is granted by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 27948/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Casa Di Cura Villa Salus Del Prof G Barresi Di A Barresi & C Sas, Barresi Antonio, Saija Annunziata, Barresi Alessandra e Barresi Gustavo rappresentati e difesi dall' Avv. Candido Bonaventura con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, n. 17, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Messina n. 2178/27/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. RJE020202476/09, R3E010202479, R3E010202478/09, R3E010202480/09 e RJE010202477- Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22 L ?c24 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il