Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the opposing party did not file a request for hearing, nor was a denial of settlement issued. Consequently, the court applied the statutory rule that expiration of this specific period terminates the process automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises the right to fix the hearing, unless a specific request is made to set the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte Ciat .3c22 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15912/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ferraro Donano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sorgente Elena e Contaldi Gianluca con domicilio eletto in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1485/38/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 01020110018357570.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma e 22 4A,.. .49c.32-1 DEPOS!TATO IN CANCELLERIA Il Presi IL li 9 0 I t. 2021 IL CANCELLMRE ESPERTO