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Decreto — n. 39012/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; no hearing fixed; costs remain with advance payer.

Numero d'incarto Decreto — n. 39012/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued an assessment, but the parties failed to act under the specific time limits of the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the process ended automatically and the costs remain with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit failure to request hearing costs allocation automatic termination tax assessment procedural deadline procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta Salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte CL 39 CU 2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5282/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nucci Mario, rappresentato e difeso dell' Avv. Brusciotti Marco, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, n. 104, presso la Sig.ra De Angelis Antonia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 225/3/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQ9051002221/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.I. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta Salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma o3 9,( Presidente DEPOSITATO I