Tax court process extinguished by statutory time limit; no hearing fixed; costs remain on anticipator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the parties failed to act under the specific time limits of the 2018 tax reform law. Consequently, the court ruled that the proceedings ended automatically and the costs incurred by the party who advanced them remain their responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties do not request a hearing within the prescribed term for simplified tax dispute resolution, the process extinguishes automatically, and the costs of the extinguished proceedings remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 16797/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palmigiani Maurizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Pozzoli, con domicilio eletto in Parma, P.le Santafiora n. 1, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emila-Romagna n. 3352/10/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THL053102339/2012.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il P idente DEPOSITATO Its! rA.TorFILERIA IL L, 9 C. 2021 IL CANCELLIE