Italian tax court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully filed for a simplified tax definition. The Agency of Revenue argued the process should continue, but the taxpayer submitted the required documentation and paid the due amount. The court ruled that since no other party requested a hearing within the statutory deadline, the proceedings terminated automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the taxpayer requests a simplified definition and pays the debt, provided no other party requests a hearing within the prescribed term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 12881/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ingino Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto in Roma, via Terenzio n. 10, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10511/29/15, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TFKC00300352/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto 2,96/ diniego della definizione, poi impugnato; 2+ che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma <19 '/f )'2f DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2021 IL CANCELLIER