Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary settlement of pending disputes under specific legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily participated in a simplified dispute resolution procedure. The taxpayer submitted proof of payment for the first installment and formally requested the cessation of the controversy. Consequently, the court accepted the taxpayer's request to terminate the proceedings without needing to rule on the substantive legal arguments regarding the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified dispute resolution procedure and requests the cessation of the controversy, the court must declare the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12677/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. – ricorrente – contro Sergio Macali, erede universale di Francesco Macali, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Perrone e Giuseppe Marini, con domicilio F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12677/2013 Numero sezionale 5967/2021 Numero di raccolta generale 38981/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 eletto in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 11, presso lo studio del primo, giusta procura in calce al controricorso. – controricorrente – avverso la sentenza n. 213/14/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28/3/2012. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Oronzo De Masi nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, tenuta mediante modalità da remoto. RITENUTO CHE Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione gli utili che si presumono conseguiti, nel 2003, dal dante causa di Sergio Macali, Francesco Macali, socio di società di capitali a ristretta base sociale, la Società Immobiliare Edilizia Residenziale s.r.l., il quale aveva impugnato l’atto impositivo innanzi alla CTP di Roma, con decisione confermata dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 213/14/12, sul rilievo che l’avviso per Irpeg, Irap e Iva emesso nei confronti della predetta società, per la medesima annualità, era stato giudizialmente annullato.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria con allegata documentazione. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa applicazione dell’art. 295 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12677/2013 Numero sezionale 5967/2021 Numero di raccolta generale 38981/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 cod. proc. civ., dipendendo la decisione della causa da quella concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla Società Immobiliare Edilizia Residenziale, della quale Francesco Micali era socio. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., poiché la CTR ha ritenuto di confermare la prima decisione, favorevole al contribuente, sul mero presupposto dell’annullamento, nei confronti della suindicata società, con sentenza gravata di ricorso per cassazione e non ancora passata in giudicato.
Il contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti a termini degli artt. 6 e 7 d. l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, come da domanda corredata di ricevuta di presentazione con importo dovuto e di ricevuta di pagamento (mod. F24) della prima rata, nonché depositato istanza di cessazione della materia del contendere. Nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in accoglimento della richiesta della controricorrente, non resistita da dall’Agenzia delle Entrate.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass.n. 21826/2020). Non sussistono neanche i presupposti per condannare le ricorrenti al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 12677/2013 Numero sezionale 5967/2021 Numero di raccolta generale 38981/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021. Il Presidente (dott. Domenico Chindemi) 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .