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Ordinanza — n. 38964/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38964/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38964/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13423/2016 R.G. proposto da Morelli Barbara, in proprio e quale legale rappresentante di Ottiero s.a.s. di Barbara Morelli & C. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti. Antonia e Arianna Scione, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Russo giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ, art. 100 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 53 Cost, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 38964/2021 — snciv · Corte di Cassazione: con il primo motivo di ricorso Barbara Morelli deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confuso la data del visto (07/02/2011) con quella di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione difetto di legittimazione dell'azionista legittimazione a contestare licenza non soggetto all'obbligo di registrazione stralcio dai ruoli autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
546 del 1992, dell’art. 2697 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
e dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art.
art. 53 Cost
322, dell’art. 53 Cost.
art. 115 cod. proc. civ
e dell’art. 115 cod. proc. civ., 4 F i r m a t o D a :
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13423/2016 R.G. proposto da Morelli Barbara, in proprio e quale legale rappresentante di Ottiero s.a.s. di Barbara Morelli & C. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti. Antonia e Arianna Scione, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Russo giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente – e contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10260/23/15, depositata il 18/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 10260/23/15 del 18/11/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’impugnazione proposta da Barbara Morelli, in proprio e nella qualità di socio accomandatario di Ottiero s.a.s. di Barbara Morelli & C. s.a.s. (di seguito Ottiero s.a.s.) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 573/18/13, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti della società e recante crediti per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata impugnata contestualmente all’estratto di ruolo, asseritamente conosciuto in data 07/02/2011, in quanto la ricorrente non avrebbe ricevuto la notificazione della cartella medesima; 1.2. la CTR rigettava l’appello della contribuente evidenziando che:

a) Ottiero s.a.s., essendo stata cancellata dal registro delle imprese, non era legittimata all’impugnazione;

b) l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo non era ammissibile laddove era stata regolarmente notificata la cartella di pagamento, come nel caso di specie;

c) in ogni caso, la ricorrente non aveva interesse all’impugnazione, avendo già impugnato la cartella di pagamento 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 davanti alla CTP con giudizio concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso;

2. avverso la sentenza della CTR Barbara Morelli, in proprio e quale legale rappresentante di Ottiero s.a.s., proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre Equitalia Sud s.p.a. restava intimata. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Barbara Morelli quale legale rappresentante di Ottiero s.a.s.; 1.1. costituisce circostanza incontestata che Ottiero s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/01/2012, con conseguente estinzione della società (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010), nonché trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali e del diritto a stare in giudizio in nome e per conto della società, la quale perde la propria legittimazione processuale (Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013); 1.2. ne consegue che Barbara Morelli, quale legale rappresentante di una società già estinta, non avrebbe potuto nemmeno proporre il ricorso in appello e, a maggior ragione, non può proporre il presente ricorso per cassazione; 1.3. diversamente, la ricorrente è legittimata attivamente a proporre il presente giudizio in proprio, quale socio e successore della società estinta;

2. con il primo motivo di ricorso Barbara Morelli deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confuso la data del visto (07/02/2011) con quella di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 conoscenza dell’estratto di ruolo (16/10/2012, ricavabile dalla data dello stesso) ed erroneamente ritenuto la carenza di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo; 2.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ. dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR valutato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento alla società sulla base della copia parzialmente illeggibile ed espressamente disconosciuta della relata, notificazione eseguita dal messo senza le formalità previste dalla legge per la regolarità della notificazione; 2.2. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la duplicazione del giudizio per impugnazione della medesima cartella di pagamento da parte della ricorrente, in quanto la prima impugnazione sarebbe stata effettuata da soggetto diverso (Ottiero s.a.s. e non Barbara Morelli in proprio); 2.3. con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere l’agente della riscossione fornito la prova della notifica della cartella di pagamento e non avere nemmeno materialmente prodotto quest’ultima; 2.4. con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 1998, n. 322, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 115 cod. proc. civ., 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 per non essersi la CTR pronunciata sulla tempestiva rettifica della dichiarazione e, quindi, sulla domanda concernente il merito del rapporto tributario, avendo l’Ufficio omesso di prendere in considerazione anche l’istanza di sgravio;

3. i motivi di ricorso vanno complessivamente disattesi per le considerazioni che seguono; 3.1. Barbara Morelli afferma di essere venuta a conoscenza del debito tributario di Ottiero s.a.s. a mezzo l’estratto di ruolo richiesto agli uffici finanziari e impugna, conseguentemente, la cartella di pagamento che si assume non correttamente notificata a Ottiero s.a.s.; 3.2. come correttamente accertato in fatto dalla CTR, peraltro, la medesima cartella di pagamento, intestata a Ottiero s.a.s., è stata già impugnata dalla società, sicché la nuova impugnazione del socio Barbara Morelli si rivela una inammissibile duplicazione dello stesso giudizio: il socio succede nella posizione della società estinta e, quindi, non si atteggia quale soggetto diverso da quest’ultima; 3.3. il terzo motivo è, quindi, infondato e va rigettato; 3.4. le considerazioni che precedono inducono a confermare la sentenza impugnata e determinano il sostanziale assorbimento dei restanti motivi di ricorso; 3.5. vale comunque la pena di osservare che, con riferimento al primo motivo, le contestazioni proposte dalla ricorrente circa la data di conoscenza dell’estratto di ruolo sono irrilevanti, in ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di una cartella di pagamento notificata (cfr.

Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015); 3.5.1. né può discettarsi della regolare notificazione della cartella di pagamento (motivi secondo e quarto), atteso che l’impugnazione proposta da Ottiero s.a.s. sana, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 civ., ogni eventuale vizio della notifica, posto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata costituzione della parte ricorrente, come accertato dalla CTR, e non già in quanto tardivo; 3.5.2. infine, le questioni poste con il quinto motivo di ricorso avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione della cartella di pagamento da Ottiero s.a.s., non potendo essere riproposte dal successore Barbara Morelli con un ricorso costituente una duplicazione di quello originario;

4. in conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ottiero s.a.s. e va rigettato il ricorso proposto da Barbara Morelli quale socio della Ottiero s.a.s.; 4.1. la ricorrente va, altresì, condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.577.707,50; nulla per le spese tra la ricorrente ed Equitalia Sud s.p.a., non costituitasi in giudizio e rimasta intimata; 4.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Ottiero s.a.s. e rigetta il ricorso proposto da Barbara Morelli; condanna Barbara Morelli al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 13423/2016 Numero sezionale 5079/2021 Numero di raccolta generale 38964/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 giudizio, che si liquidano in euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presidente (Giuseppe Fuochi Tinarelli) 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4