Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement procedures, and the tax authority did not contest the procedural expiration. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding extinguishes automatically if neither party requests a hearing extension within the statutory deadline, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29425/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cavallin Marco Lorenzo, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuffrida Antonino con domicilio eletto in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Smargiassi Giovanni; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1954/19/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B01PM03440/12, T9B01PM03442/12 e T9B01PM03443/12 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELL f‘' {CiL'ANCELLIERE