Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018, costs remain with advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither party requested the hearing fixation required to continue the case under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled the process ended by time lapse, leaving procedural costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding is extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26768/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sirtech Spa, rappresentata e difesa dall' Avv. Esposito Roberto con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. V 2091/39/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC003T200495/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2, " Il Presidente DEPOSITATO IN CANCEL oggi, 07 DIC2021 IL CANCE