Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinct following the expiration of the statutory deadline under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither party requested the special hearing arrangement required to extend the timeline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly request the scheduling of the session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28804/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Callerio Roberto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Falsitta Gaspare e Pansieri Silvia e Gradara Rita con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2135/28/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 06820120130351338.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /Il Presidente DEPOSITATO IN CANCRI PIA 1)7 D IC 2e2t ,:AH.fl,Fill