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Decreto — n. 38921/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed case as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 38921/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue the simplified procedure. Consequently, the court ruled the process terminated by time lapse, leaving any advanced costs with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax procedure for simplified definition is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its scheduling.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition deadline failure to request hearing legislative decree 119/2018 civil procedure time limit tax administrative litigation procedural termination tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29422/2015 R.G. proposto da Scalíse Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fogliotti Mario e Contaldi Gianluca, con domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 846/24/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7L015700299/12.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma L_ Il Il Presidente DEPossrPTo -••• 07 D C