Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the specific statutory window for the simplified resolution expired without action. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When the statutory deadline for requesting the simplified tax settlement procedure expires without a request or a denial thereof, the judicial process is automatically extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26039/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Diocesi di Alessandria in persona del Vescovo Mons. Guido Gallese, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fausto Bellato e Luciano De Luca, con domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio di quest'ultimo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 368/24/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7J040204147.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 41-2_oL4 Il Presidente DEPOSITAT