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Decreto — n. 38842/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory deadline for simplified tax agreement filing.

Numero d'incarto Decreto — n. 38842/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because no party requested a hearing within the statutory deadline. The Revenue Agency filed for a simplified tax agreement, and the taxpayer did not object or request a hearing before December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions of the 2018 tax reform decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the deadline for requesting a hearing passes without such request, unless parties explicitly petition for a hearing.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax agreement statutory deadline revenue agency tax reform decree accoglimento parziale del contribuente deduzione dal reddito computabile crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente Cw :5i8Q2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31988/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Caradonna Nicola, assistito e difeso nel giudizio di merito dall'Avv. Luigi Quercia con studio in Bari, via M. Amoruso n.

15. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1008/03/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF011101107/2013. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma s 4,1'202- il E