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Decreto — n. 38821/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 38821/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the statutory period for resolving the case lapsed without intervention. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving procedural costs on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing extension, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

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process extinction statutory time limit tax dispute resolution hearing extension request procedural costs allocation contenzioso tributario esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 35558/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Paper Service Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossi Antonia Pasqualina e Colella Sossio ~esse con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 175, presso lo studio dell'Avv. Pellegrini Astolfo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4257/19/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF7030103781/15.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma zq ttt2 iietjb 2c22-r1 Il Pres en,te DEPOS