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Ordinanza — n. 38770/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows wind turbine tower inclusion in tax assessment, rejecting administrative exclusion based on stability alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38770/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that excluded wind turbine towers from the cadastral rent calculation. The taxpayer argued that the towers are essential active components of the production process, not merely passive supports, whereas the administration relied on circulars stating that stable structures must be taxed. The court rejected the administrative interpretation, holding that physical stability does not determine tax liability and that the towers' functional role in energy generation makes them taxable assets.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 21, L. n. 208/2015; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The tax authority cannot exclude wind turbine towers from cadastral rent solely based on their stability; they are taxable if they constitute an active component essential to the production process.

Parole chiave

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wind turbine taxation cadastral rent assessment active production component administrative circulars tax liability exclusion energia eolica imposta sull'energia imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
in tale situazione, non è dato neppure riscontrare, nel panorama di legittimità, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui all'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015;R.G.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto, anche basandosi su circolari interpretative dell'Amministrazione, che la «torre>> dell'impianto eolico dovesse essere inclusa ai fini della determinazione della rendita catastale; 2.2.
Art. 366 c.p.c.
va dichiarato inammissibile, infine, l'ultimo motivo per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., laddove è stata genericamente lamentata la violazione del principio di affidamento del contribuente per non avere l'amministrazione «osserva(to)...
art. 366 c.p
va dichiarato inammissibile, infine, l'ultimo motivo per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., laddove è stata genericamente lamentata la violazione del principio di affidamento del contribuente per non avere l'amministrazione «osserva(to)...

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 21462/2020
Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8794-2020 proposto da: EDPR VILLA GALLA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati ANTONIO TOMASSINI e ANDREA DI DIO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente— contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente- R.G. 8794/2020 avverso la sentenza n. 341/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 30/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Edpr Villa Galla S.r.L. propone ricorso, affidato ad tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l'appello erariale e rigettato l'appello incidentale della contribuente avverso la sentenza n. 888/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con il quale - a seguito di dichiarazione DOCFA - era stata elevata la rendita catastale per impianto eolico, includendo nel computo il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori (cd. torre); l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, avanzata dalla difesa della controricorrente Agenzia delle entrate con istanza depositata in cancelleria il 18.9.2021 e motivata sulla necessità per l'Avvocatura, con riguardo alle pronunce già emesse da questa Sezione della pubblica udienza dell'8.9.2021 su fattispecie analoghe alla presente controversia, «di poter riferire ed inviare all'Agenzia delle Entrate le sentenze in modo da valutare le successive iniziative»; 1.2. l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità menzionato dalla difesa erariale trova infatti conferma in un copioso numero di pronunce esattamente in termini già emesse da questa Sezione, indicate nel prosieguo, ed emesse nel pieno contraddittorio dell'Agenzia delle entrate; 1.3. in tale situazione, non è dato neppure riscontrare, nel panorama di legittimità, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui all'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015;R.G. 8794/2020 2.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 commi 21-24 L. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto, anche basandosi su circolari interpretative dell'Amministrazione, che la «torre>> dell'impianto eolico dovesse essere inclusa ai fini della determinazione della rendita catastale; 2.2. il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciatasi sulla medesima questione (cfr.

Cass., nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020); 2.3. l'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo; 2.4. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, Legge 208 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede — al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto — un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale; 2.5. i giudici di merito non si sono fatti dunque carico di verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonoma funzionalità, limitandosi ad un'astratta affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica, che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a preventivi calcoli tecnici, e ponendo in rilievo, inoltre, la strumentalità delle torri al macchinario o impianto, il che, tuttavia, non esclude affatto la funzionalità della torre alla produzione di energia; 2.6. come già affermato da questa Corte, è infatti rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, R.G. 8794/2020 assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (cfr.

Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;

3. va dichiarato inammissibile, infine, l'ultimo motivo per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., laddove è stata genericamente lamentata la violazione del principio di affidamento del contribuente per non avere l'amministrazione «osserva(to)... le sue precedenti determinazioni senza modificarle nella successiva azione amministrativa», senza in alcun modo specificare e riportare, nel ricorso, l'oggetto e il contenuto di tali atti;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, inammissibile il terzo motivo di ricorso e fondati i rimanenti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata CI a s l i c,StQ-. con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della einpartz in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, respintbilrimanentC motivo cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributa