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Ordinanza — n. 38740/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to voluntary payment plan and lack of objection to expedited settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38740/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the appellant voluntarily requested the case's termination and fulfilled payment obligations under an accelerated settlement plan. The appellant had already paid the disputed taxes and interest under a structured payment schedule approved by the tax authority. Since neither party requested a hearing on the merits within the statutory deadline, the court applied the automatic extinction rule to close the proceedings without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When a party requests the extinction of proceedings and fulfills payment obligations under an accelerated settlement plan, the court must declare the case extinguished if no party requests a hearing on the merits within the prescribed period.

Parole chiave

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tax appeal extinction accelerated settlement plan voluntary payment obligation procedural termination Cassation Court ruling contenzioso tributario lite in materia di tariffa assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24209/2012 R.G. proposto da: JET MODA PER TUTTI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Versiglioni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Severini n. 54, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24209/2012 Numero sezionale 6011/2021 Numero di raccolta generale 38740/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA, n. 32/04/12, depositata il 12/03/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Jet Moda per Tutti Srl, con sede legale in Perugia, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per l’anno 2004, maggiori redditi di impresa per un ammontare di euro 226.782,99 (ai fini delle imposte dirette), nonché maggiore IVA per euro 45.365,57, e la Commissione tributaria provinciale di Perugia (con sentenza n. 60/07/2010) rigettò il ricorso.

2. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione della sentenza d’appello articolando due motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

4. Con atto datato 12/10/2021, la difesa della società ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, dando atto di avere depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex artt. 6, 7, del d.l. n. 119/2018) e di avere puntualmente pagato le somme dovute ai sensi dell’art. 3 del medesimo atto normativo, in base al piano di rateizzazione predisposto dall’agente della riscossione. La domanda è corredata della documentazione attestante la regolare esecuzione dei pagamenti.

5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo va r.g. n. 24209/2012 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24209/2012 Numero sezionale 6011/2021 Numero di raccolta generale 38740/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 dichiarato estinto; alla stregua di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 13 (che disciplina l’analoga ipotesi in cui il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il proces