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Ordinanza — n. 38736/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court mandates suspension of tax proceedings pending false signature claim judgment under D.Lgs 546/92.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38736/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's decision to proceed with tax collection without suspending the case pending the civil false signature trial. The taxpayer argued that the lower court failed to suspend proceedings as required by law, while the Tax Agency contended the suspension would cause indefinite delay. The court ruled that the tax judge must suspend the case until the civil judgment becomes final because the authenticity of the notice is a prerequisite fact that cannot be determined incidentally.

Regesto Legislator

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Art. 39 D.Lgs 546/1992; In tax proceedings involving a false signature claim, the tax judge is obligated to suspend the case until the civil judgment becomes final, as the authenticity of the document is a prerequisite fact reserved for another jurisdiction.

Parole chiave

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tax suspension requirement false signature claim prerequisite fact jurisdiction D.Lgs 546/1992 tax collection proceedings civil incidental trial judicial suspension mandate imposte indirette

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 39, D.Lgs 546/1992
si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/11/2017, n. 28671
ex multis Cass. 30/11/2017, n. 28671), che occorre adesso ribadire, per il quale «In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19152/2015 R.G. proposto da: MANNELLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Benozzo Gozzoli n. 60 presso lo studio dell’avvocato Remo Montone che lo rappresenta e difende. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 373/01/15, depositata il 27/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19152/2015 Numero sezionale 6014/2021 Numero di raccolta generale 38736/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Rilevato che:

1. Maurizio Mannelli ricorre, con due motivi, contro l’Agenzia delle entrate — che ha depositato un “atto”, non qualificabile come controricorso (fuori quindi dalla previsione recata dall’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), rimanendo pertanto intimata —, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef 2002 conseguente ad un avviso di accertamento che recuperava a tassazione la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di una licenza di taxi, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda del contribuente;

2. a giudizio della C.T.R. la querela di falso proposta da quest’ultimo, in sede penale e in sede civile, perché venisse accertata la falsità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di accertamento prodromico alla cartella, era priva di rilievo nel contenzioso tributario; quanto al merito della causa, era legittimo l’accertamento con metodo induttivo puro della plusvalenza non dichiarata dal contribuente; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.lgs. 546/92: tassatività delle ipotesi di sospensione, per pregiudizialità, del processo tributario previste dall’art. 39, d.lgs. 546/92 – Presentazione della querela di falso dinanzi al Tribunale di Roma e rilevanza dell’atto impugnato con la querela.»], si censura la sentenza impugnata secondo cui era superfluo sospendere il processo tributario in pendenza, presso il Tribunale civile di Roma, del giudizio di querela di falso che il contribuente aveva promosso perché venisse dichiarata r.g. n. 19152/2015 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19152/2015 Numero sezionale 6014/2021 Numero di raccolta generale 38736/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 la falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto impositivo propedeutico all’emissione della cartella esattoriale oggetto di questo giudizio;

2. con il secondo motivo [«1. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si deduce: omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove agli atti del giudizio relative alla firma apocrifa apposta sull’avviso di ricevimento dell’avviso di accertamento impugnato – Errata e contraddittoria motivazione della controversia de qua.»], il contribuente censura la sentenza impugnata che ha contraddittoriamente considerato regolare la notifica dell’avviso di accertamento pur in presenza di ampia documentazione agli atti del giudizio che dimostrava la falsità della firma apposta sul detto avviso di ricevimento;

3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito; il giudice d’appello ha ritenuto che, in pendenza della causa civile di querela di falso, non si dovesse sospendere il processo tributario in quanto il giudizio civile «non [era] stato ancora trattato […] [e] la sospensione […] sarebbe data sostanzialmente sine die, atteso il protratto tempo delle decisioni nei vari gradi di giudizio.». Tale statuizione si discosta dal consueto orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass. 30/11/2017, n. 28671), che occorre adesso ribadire, per il quale «In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum” […]»;r.g. n. 19152/2015 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19152/2015 Numero sezionale 6014/2021 Numero di raccolta generale 38736/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 4. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per l