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Sentenza — n. 38721/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific grounds regarding motivation and extrapetition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38721/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had partially annulled tax assessments. The taxpayer argued for nullity due to insufficient motivation regarding fines and lack of proof of fault, while also claiming excessive court costs. The court declared these grounds inadmissible because the appeal failed to cite specific passages from the lower court's reasoning and did not specify the exact amounts claimed for the cost correction.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and Art. 112 of the Code of Civil Procedure; The appeal for cassation must specifically cite the contested reasoning passages to allow verification, and complaints regarding extrapetition must detail the specific request and violated tabular limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal nullity insufficient motivation extrapetition defect specificity requirement court costs correction imposta sulle imbarcazioni documenti attendibili reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 112 of the Code of Civil Procedure
Art. 366 of the Code of Civil Procedure
Art. 23, para. 8-bis of D.L. n. 137/2020
Art. 13, para. 1, quater of D.P.R. n. 115/2002
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16147/2017
Cass. n. 9536/2013
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1049/2015 R.G. proposto da: BRUSINI ADRIANO elettivamente domiciliato in Roma, via delle Fornaci n.38 presso lo studio dell'avv.Fabio Forgione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv.Lorenzo Bertaggia. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza n.211/08/14 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 20 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica tenutasi il giorno 11 novembre 2021, ai sensi dell'i3rt.23, comma 8 bis, del d.l.n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020, dal consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Roberto Mocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA Nella controversia originata dall'impugnazione di avvisi di accertamento, relativi a IRPEF degli anni di imposta 2006 e 2007, Adriano Brusini ricorre, su otto motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia (d'ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell'appello principale, proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettando quello incidentale proposto dal contribuente, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva, parzialmente annullato gli atti impositivi impugnati, limitatamente all'imbarcazione e a un veicolo.

In particolare, la C.T.R., premesso che l'Ufficio aveva corretto, in autotutela, l'accertamento espungendone l'autoveicolo, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, rilevava l'errore in cui erano incorsi i primi giudici nell'escludere, dai beni indice, l'imbarcazione laddove la barca a vela, per cui si controverteva, era pacificamente inclusa tra i beni di cui al D.M. 10 settembre 1992 e ai successivi provvedimenti. Rigettava, inoltre, l'appello incidentale proposto dal contribuente, ribadendo la legittimità dell'accertamento come sinteticamente operato dall'Ufficio, laddove, tra l'altro, erano stati considerati anche i redditi degli altri componenti il nucleo familiare, mentre le prove documentali offerte non erano idonee a dimostrare che le somme di denaro fossero rimaste nella disponibilità del contribuente.

Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza ai sensi dell'art.23, comma 8 -bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso e spese secondo soccombenza, e il ricorrente memoria. Ragioni della decisione 1.11 primo motivo del ricorso -con cui si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione di plurime disposizione di legge e, in particolare, per avere la C.T.R. omesso l'esame di diversi capi della domanda sull'illegittimità degli avvisi di accertamento, trattati dal contribuente negli atti di primo e di secondo grado,- è inammissibile, in quanto si limita a elencare le domande svolte in giudizio, senza altra illustrazione della censura proposta, ed è, in ogni caso, infondata dato che la C.T.R. ha pronunciato su tutte le domande, cosi come elencate e fatte oggetto dei successivi motivi di ricorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge (art.3 della legge n.241 del 1990, art.7 dellaerí.212 del 2000 e art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l'Amministrazione finanziaria non debba motivare sulla scelta della tipologia di accertamento e nell'avere ritenuto gli atti impugnati motivati, laddove, al contrario, essi erano carenti, non indicando né alcuna ragione sulle contestazioni mosse dal contribuente, né la tipologia di reddito accertato. In memoria il contribuente ribadisce che su questi motivi di appello la C.T.R. non si sarebbe pronunciata. 2.1 La censura è infondata.

L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere la più appropriata tipologia di controllo da eseguire in ragione delle caratteristiche peculiari del contribuente e, nella specie, da quanto risulta in atti, siccome incontestato e accertato dai Giudici di merito, gli avvisi di accertamento in questione, non solo, sono stati emessi con il procedimento più garantista per il contribuente (invio del questionario e attivazione del contraddittorio) ma risultano adeguatamente motivati nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

3. Il terzo motivo -con cui si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'avere ritenuto gli avvisi di accertamento legittimi, malgrado non fosse stato applicata la nuova disciplina del redditometro in vigore dal 2010- è infondato, atteso che la disciplina di cui all'art.22, comma 1, del d.l. n.78 del 2010, di modifica dell'art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, ha effetto a partire dagli accertamenti dell'anno di imposta 2009 (v., tra le altre, Cass.n.5566 del 26.2.2019). 4.Con il quarto motivo, ai sensi dell'art.360 cod.proc.civ., comma 1, nn.3, 4 e 5, il ricorrente deduce vizio di motivazione, violazione degli artt.38 e 42 del d.P.R. 600/73 e dell'art.36 d.lgs.n.546/92 e degli artt.112 e 115 cod.proc.civ., omessa pronuncia su fatti rilevabili da elementi probatori, decisivi per il giudizio e lamenta la mera apparenza della motivazione resa dalla C.T.R. che aveva ritenuto legittimo l'accertamento eseguito, ai sensi del citato art.38.

Secondo la prospettazione difensiva, invece, il metodo di accertamento sintetico si riduce a una presunzione semplice, dovendo l'Ufficio provare, mediante elementi, gravi, precisi e concordanti, l'applicazione dei beni indice al caso concreto e le ragioni per le quali non sarebbero probabili i dati documentali forniti dal contribuente. La C.T.R., inoltre, non avrebbe esaminato tutta una serie di documenti a lei offerti.4.1 La censura è infondata. La motivazione, congrua e idonea, resa dalla C.T.R. è in linea con la giurisprudenza, consolidata in materia, di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n.27811 del 31/10/2018) secondo cui «In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore».

D'altra parte il ricorrente neppure prospetta la decisività dei documenti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice territoriale.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.3, primo comma, lett.d) del d.lgs. n.171 del 2005 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l'imbarcazione "Esodo" fosse un natante da riporto. 5.1. La censura è, all'evidenza, infondata alla luce delle tabelle allegate ai dd.mm . del 1992, applicabili alla specie. Questa Corte (v. in termini Cass n. 5419 del 03/03/2017) ha avuto già modo di statuire che <<in tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'indice costituito dalla disponibilità d'imbarcazione da diporto, a seconda della lunghezza, ovvero della propulsione a vela od a motore, va riscontrato ai fini tributari, a prescindere dalla normativa inerente alla navigazione da diporto, in relazione alla misura massima della parte della barca emergente dall'acqua (cosiddetta lunghezza fuori tutto), nonché, per quanto attiene alla propulsione, quando sia presente tanto quella a vela quanto quella a motore, riscontrandone il tipo indice di maggiore capacità contributiva, indipendentemente da ogni indagine sulla sua prevalenza sotto il profilo nautico».

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione del principio di divieto della doppia imposizione di cui all'art.67 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché in relazione alla violazione degli artt.11 e 12 del d.P.R. n.917 del d.P.R. n.917 del 1986 per non avere l'Agenzia delle entrate tenuto conto, cosi come né la C.T.P., né la C.T.R. che, nel periodo 2006 era applicabile la c.d. no tax area. Si deduce, altresì, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. per avere illegittimamente escluso i redditi esenti e le altre disponibilità reddituali dall'accertamento sintetico, con errata valutazione degli elementi probatori e delle risultanze processuali. 6.1.

La censura è, sul primo profilo, infondata atteso che solo la nuova formulazione del più volte citato articolo 38, non applicabile come già visto alla fattispecie, prevede la deducibilità degli oneri previsti dall'art.10 del d.P.R. n.917 del 1986. Con riferimento al secondo profilo, la censura è, all'evidenza, inammissibile laddove, da un canto, sotto l'egida della violazione di legge si censura in realtà l'insindacabile valutazione in fatto compiuta dalla C.T.R. e, dall'altro, non tiene conto, non censurandole specificamente, delle diffuse motivazioni rese dal Giudice di appello in ordine ai redditi esenti e la inidoneità della documentazione versata dal contribuente a provare la durata della disponibilità finanziaria all'epoca dell'accertamento.

7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.3,24, 97 e 113 della Costituzione, degli artt.5,16, e 17 del d.lgs.n.472797 sotto il profilo dell'omessa motivazione degli avvisi di accertamento in relazione alle sanzioni amministrative irrogate e della conseguente nullità degli stessi ed altresì sotto il profilo della mancata prova di colpevolezza. Il ricorrente lamenta che gli avvisi di accertamento sarebbero privi di motivazione anche con riferimento alle sanzioni e che, nel caso specifico, l'Agenzia delle entrate non avrebbe provato la colpevolezza dei contribuenti per l'applicazione delle sanzioni. 7.1.

La censura è inammissibile. A parte la considerazione che - nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nella genericità della formulazione (il mezzo non riporta il motivo di appello relativo alle sanzioni che non risulta neppure tra quelli elencati dal ricorrente alle pagine 7 e 8 del ricorso)- la questione deve ritenersi non proposta al Giudice di appello, va, altresì, rammentato che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.n. 16147 del 28/06/2017; id.n. 9536 del 2013) « in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso».

8. Con l'ottavo motivo di ricorso, infine, si denuncia la violazione dell'art.360, co.1 e dell'art.112 c.p.c., per vizio di extrapetizione o di ultra petizione per avere la C.T.R. liquidato per spese giudiziali all'A.E., importo di circa tre volte superiore alla richiesta della stessa A. E.. 8.1.Anche tale censura va incontro alla sanzione dell'inammissibilità per difetto di specificità. La stessa, infatti, non illustra il contenuto dell'istanza di correzione avanzata dall'Amministrazione erariale né prospetta la violazione dei minimi e dei massimi tabellari.9. In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13,comma 1,quater,del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da t parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific