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Ordinanza — n. 38691/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer appeal, holding that Constitutional Court ruling on bank withdrawal presumptions does not invalidate tax assessments for deposits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38691/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that invalidated a tax assessment based on a Constitutional Court ruling. The taxpayer argued the Constitutional ruling only covered bank withdrawals, not deposits, yet the lower court declared the entire assessment void. The court ruled that the Constitutional decision's effects retroactively apply to pending appeals, but the legal presumption regarding deposit income remains valid for professionals, requiring them to prove the funds' extraterritoriality.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. 600/1973; Art. 51, comma 2, n. 7 d.P.R. 633/1972: The declaration of unconstitutionality of the bank withdrawal presumption by the Constitutional Court retroactively applies to pending appeals, yet the legal presumption regarding deposit income remains in force for professionals, obliging them to analytically prove the extraneity of such movements from taxable facts.

Parole chiave

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Constitutional Court retroactivity bank deposit presumptions tax assessment invalidation IRPEF income tax provisional legal presumption prelievo in contanti assegno bancario detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. 600/1973
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R.
Art. 51, comma 2, n. 7 d.P.R. 633/1972
600 e dell’art. 51, secondo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 86 cod. proc. civ
CRBCRL71E22F838V), difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., 6 ottobre 2014, n. 228
Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2240
Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34209
2240), al fine di consentire al giudice di appello gli accertamenti di fatto necessari che consentano la corretta individuazione delle operazioni bancarie effettivamente incidenti sull’accertamento del maggior reddito (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34209; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519
34209; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519).
Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572
Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931
con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951
22931; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697
7951; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18936/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro CARBONE Avv. CARLO (C.F. CRBCRL71E22F838V), difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3610/46/15, depositata in data 20 aprile 2015.

F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO CHE Il contribuente CARBONE CARLO ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008 con il quale, a seguito di indagini bancarie, venivano recuperate a tassazione IRPEF, IRAP e IVA in base a prelevamenti e versamenti non autorizzati. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. La CTR della Campania, con sentenza in data 20 aprile 2015, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo inutilizzabile l’accertamento eseguito dall’Ufficio – alla luce della sentenza della Corte costituzionale 6 ottobre 2014, n. 228, sia in relazione ai prelevamenti, sia in relazione ai versamenti.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE 1.1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inutilizzabile l’accertamento in base alla sentenza Corte cost., n. 228/2014. Osserva il ricorrente che la suddetta sentenza del giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in relazione ai prelevamenti – con riferimento ai quali il ricorrente dichiara di prestare acquiescenza – e non anche in relazione ai versamenti.

2. Il ricorso è fondato. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, a seguito della pubblicazione della sentenza della F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Corte Costituzionale n. 228/2014, retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato oggetto di specifica impugnazione sul punto (Cass., Sez.

V, 2 febbraio 2021, n. 2240), al fine di consentire al giudice di appello gli accertamenti di fatto necessari che consentano la corretta individuazione delle operazioni bancarie effettivamente incidenti sull’accertamento del maggior reddito (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34209; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1519).

3. Peraltro, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma , n. 2, d.P.R. cit., non viene meno all'esito della citata sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez.

V, 16 novembre 2018, n. 29572). Resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 cit. con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’accertamento sia venuto meno anche in relazione ai versamenti effettuati dal contribuente, non ha fatto buon governo dei suddetti principi.

4. La sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle deduzioni di parte contribuente in relazione alle operazioni bancarie di versamento F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18936/2015 Numero sezionale 6018/2021 Numero di raccolta generale 38691/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 (accreditamento), nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2021 Il Presidente Federico Sorrentino F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N