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Ordinanza — n. 38683/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory deadline for simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38683/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because neither party requested the court's intervention to continue the simplified settlement process. The tax authority appealed a regional commission decision that had previously dismissed its appeal due to procedural timing, while the company had filed for a tax amnesty settlement. The court ruled that since no party invoked the mechanism to proceed with the settlement within the required timeframe, the legal process automatically terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; When neither party requests court intervention to continue a simplified tax settlement within the statutory period, the proceedings extinguish by operation of law.

Parole chiave

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tax amnesty settlement procedural extinction simplified procedure tax dispute resolution statutory deadline court intervention administrative litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Preliminarmente si osserva che nella precedente camera di consiglio del 18/01/2019 questa Corte (in altra composizione) ha sospeso il giudizio su istanza della contribuente, datata 05/12/2018, di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Preliminarmente si osserva che nella precedente camera di consiglio del 18/01/2019 questa Corte (in altra composizione) ha sospeso il giudizio su istanza della contribuente, datata 05/12/2018, di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24388/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro BIRELLO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Ara Coeli 1, presso l’avvocato Ilaria Scatena, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Beconi. – controricorrente – F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24388/2012 Numero sezionale 6012/2021 Numero di raccolta generale 38683/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 22/25/12, depositata il 12/03/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo contro Birello Costruzioni S.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha dichiarato inammissibile (per decorrenza del termine “lungo” semestrale per proporre il gravame) l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione della società contro l’avviso di accertamento di maggiore imponibile, ai fini I.r.e.s. e I.r.a.p., e di maggiore volume di affari, ai fini I.v.a., per il periodo d’imposta 2005.

2. Preliminarmente si osserva che nella precedente camera di consiglio del 18/01/2019 questa Corte (in altra composizione) ha sospeso il giudizio su istanza della contribuente, datata 05/12/2018, di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

3. La contribuente, in data 27/05/2019, ha depositato la domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’articolo 6, con la ricevuta di versamento dell’intero importo dovuto per il condono.

4. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.r.g. n. 24388/2012 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24388/2012 Numero sezionale 6012/2021 Numero di raccolta generale 38683/2021 Data pubblicazione 06/12/2021

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. C