Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for simplified settlement under the specific tax law provisions. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, terminating the case without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such request, the tax proceeding is extinguished by time lapse.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte Ce0A- DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27237/2015 R.G. proposto da Holding Dolciaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Uckmar Victor e D'ayala Valva Francesco con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata Brescia n. 2939/67/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9M030301136/11.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (c-C. 9.09 Il- ente DEP