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Decreto — n. 38442/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 due to lack of party requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 38442/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the tax authority did not file a denial request within the required period. Consequently, the court applied Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the case automatically.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by operation of law if neither party requests a hearing within the prescribed deadline, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit simplified settlement procedure lack of hearing request automatic case termination contenzioso tributario disposizioni fiscali differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 3543/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore prodempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cottafavi Marco, rappresentato e difeso dagli Avv. Rodolfo Rosso, Vittorio Chiappo e Paolo Panariti, con domicilio eletto in Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 940/01/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7Q01000651/2009.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 2533 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ? DEPOSITATO IN CA oggi, Q 6t I